Art. 29.
(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale una relazione sull'attività dei servizi di informazione e sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei rischi per la sicurezza, nonché le valutazioni dei responsabili dei servizi di informazione e sicurezza.
      2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'informazione per la sicurezza che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19.
      3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari

 

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esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività di informazione per la sicurezza.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di informazione e sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte astrattamente costituenti reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 16. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria del Sistema di informazione e sicurezza nazionale relativa al primo semestre, nella quale sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, dell'ISE e dell'ISI ed i relativi stati di utilizzo. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale.
      6. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Comitato una specifica informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 21, comma 1.
      7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il direttore generale del DIS, i direttori dell'ISE e dell'ISI e il responsabile del II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa informano il Comitato circa il reclutamento del personale effettuato nell'anno precedente e circa la consistenza dell'organico. Per i casi di chiamata diretta nominativa, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute.